La fase del trasporto è la più delicata e sensibile tra quelle dell´intera filiera alimentare per la sicurezza igienico-sanitaria di un alimento.
Il consumatore finale non potrà mai sapere se i prodotti che arrivano sulla sua tavola sono stati trasportati con mezzi e in condizioni igieniche idonei.
Le attività di controllo da parte degli organi specializzati, ASL, NAS, ecc., si concentrano principalmente sugli stabilimenti e sui punti vendita, ma è proprio durante trasporto dei prodotti alimentari che si compiono più facilmente violazioni delle normative igienico-sanitarie.
Per garantire la completa sicurezza del sistema di produzione alimentare e la salute del consumatore finale, l´attività di controllo da parte degli operatori di Polizia stradale sui veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari diventa quindi fondamentale.
Gli operatori del settore alimentare devono attenersi, nelle fasi di produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di alimenti, al cosiddetto "Pacchetto igiene", costituito da un insieme di Regolamenti comunitari, e a cui fa riferimento l´Autorità competente durante i controlli in materia di sicurezza alimentare.
Quindi anche il trasporto delle sostanze alimentari rientra tra queste attività che devono rispettare questi Regolamenti comunitari.
Il "Pacchetto igiene" è costituito dai regolamenti comunitari (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, ed è finalizzato a garantire un elevato livello di tutela della salute dei cittadini dell´Unione europea, assicurando l´immissione sul mercato di alimenti sani e sicuri.
Uno degli obiettivi del pacchetto è stato quello di uniformare la legislazione di tutti i paesi membri in modo tale da definire i medesimi requisiti di sicurezza degli alimenti, eliminando quindi condizioni di concorrenza non omogenee
Il "Pacchetto igiene" abbraccia tutti gli aspetti della filiera di produzione alimentare e ha introdotto importanti novità nel settore del trasporto degli alimenti e dei relativi controlli.
CONTROLLI SUI DOCUMENTI
L´operatore del settore alimentare (OSA) che intende iniziare l'attività di trasporto di prodotti alimentari deve inoltrare una Dichiarazione inizio attività (DIA), in quadruplice copia, all´ASL - Dipartimento di prevenzione medico/veterinario - e, in singola copia, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di appartenenza.
A seconda delle regioni e dei prodotti alimentari trasportati, la DIA può essere semplice, con possibilità quindi di inizio immediato dell´attività, o differita, efficace solo dopo il 45° giorno dalla data di presentazione.
Alla DIA, dovrà essere allegata una relazione tecnica relativa al mezzo di trasporto, vidimata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante della ditta, e deve contenere i seguenti dati:
• descrizione del contenitore adibito al trasporto;
• elenco dei prodotti alimentari a cui si intende destinare il trasporto/mezzo;
• modalità di lavaggio e sanificazione del veicolo;
• luogo di ricovero del veicolo.
Nella DIA verrà apposta la dicitura "Il trasporto viene effettuato nel rispetto dei requisiti di cui al cap. IV dell´All. II al Reg. CE n. 852/2004".
Al momento del controllo verrà richiesta l´esibizione della copia della DIA con relativa registrazione di presentazione. Per il trasporto di alimenti non confezionati e a temperatura controllata occorre sempre la DIA differita; per il trasporto di alimenti confezionati, è sufficiente la DIA semplice.
Se la copia timbrata della DIA o dell´esito della verifica dell´ASL (prova dell´avvenuta registrazione) non è portata a bordo del veicolo, o risulta mancante, va considerato veicolo non idoneo al trasporto alimentare e se ne dà comunicazione all´ASL competente.